Art. 64
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 64

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In vigore dal 28 feb 1939
Di regola, le copie delle mappe e degli altri atti catastali saranno fatte a cura di uno speciale incaricato del comune. Il comune nondimeno può domandare che vi provveda l'Ufficio tecnico erariale, il quale sceglie i procedimenti ed i mezzi opportuni per l'esecuzione delle copie, e determina le spese che dovranno essere sostenute dal comune, notificandone l'ammontare, perché ne versi anticipatamente lo importo. Contro il provvedimento dell'Ufficio tecnico erariale, il comune può ricorrere al Ministero delle finanze, che decide entro trenta giorni in modo definitivo.
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