Art. 60
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 60

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In vigore dal 28 feb 1939
Qualora il pubblico servizio richieda l'uso degli atti dei quali gli incaricati comunali stiano eseguendo la copia, questa dovrà sospendersi per il tempo necessario ai bisogni dell'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-60