Art. 59
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 59

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In vigore dal 28 feb 1939
Spetta all'ufficio presso il quale si eseguiscono le copie: a) fissare le ore in cui intende porre a disposizione degli incaricati del comune gli atti catastali da copiarsi; b) fornire gli schiarimenti che gli siano richiesti, e le altre indicazioni che valgano ad agevolare ed affrettare la esecuzione del lavoro; c) vigilare che i documenti catastali non siano dispersi, alterati o danneggiati, nè per qualsiasi motivo asportati dall'Ufficio a termini dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-59