Art. 57
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 57

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In vigore dal 28 feb 1939
L'Ufficio tecnico erariale, ricevuta la domanda del comune, la esamina rispetto ai documenti e al modo e tempo di farne la copia, nonché alla persona designata per la esecuzione, e notifica, direttamente o pel tramite dell'Ufficio imposte, le proprie determinazioni al comune richiedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-57