Art. 5
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto

Art. 5

5 / 141
In vigore dal 28 feb 1939
È vietato di asportare per qualsiasi motivo i documenti catastali dall'Ufficio in cui sono conservati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-5