Art. 49
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo IICapo I

Art. 49

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In vigore dal 28 feb 1939
Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, i possessori, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, potranno farne domanda in doppio esemplare o agli Uffici tecnici erariali direttamente o agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, indicando in essa i numeri di mappa del catasto antico e quelli del nuovo che devono corrispondere e allegando un estratto autentico della mappa antica esente da diritti a senso dell' del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572. Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, da rimanere presso l'Ufficio tecnico erariale, sarà esente dalla tassa di bollo. Questa disposizione è applicabile anche nel caso di volture chieste dopo l'attivazione del nuovo catasto, in base ad atti traslativi redatti quando vigeva ancora il catasto precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-49