Art. 45
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo IICapo I

Art. 45

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In vigore dal 28 feb 1939
A chiunque ne faccia domanda, anche orale, si possono rilasciare estratti, copie e certificati di ciò che si contiene nelle mappe e negli altri atti del catasto. Gli estratti e i certificati catastali possono essere rilasciati tanto dagli Uffici tecnici erariali quanto dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette. Invece per gli estratti e per le copie di mappa provvedono, di regola, gli Uffici tecnici erariali suddetti. Gli estratti, le copie ed i certificati devono sempre essere rilasciati in forma autentica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-45