Art. 44
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo IV

Art. 44

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In vigore dal 28 feb 1939
Le domande per gli annotamenti catastali, e per le variazioni e le cancellazioni relative, vanno stese su competente carta da bollo e presentate, in un con i documenti da cui il cambiamento risulta, o all'Ufficio del registro, o all'Ufficio tecnico erariale, nella cui circoscrizione risiede il richiedente. Può farsi una sola domanda anche se i beni, cui gli annotamenti si riferiscono, siano situati in più comuni, purchè compresi nella circoscrizione di uno stesso Ufficio distrettuale delle imposte dirette. L'Ufficio tecnico erariale provvede come per le volture ordinarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-44