Art. 4
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto

Art. 4

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In vigore dal 28 feb 1939
La conservazione viene eseguita sopra un unico esemplare degli atti di cui all'articolo precedente da un'apposita Sezione dell'Ufficio tecnico erariale per tutti i comuni di ciascuna provincia. Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, per i comuni compresi nel rispettivo distretto, vengono consegnate, per le operazioni di propria competenza di cui all' del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664, una copia della mappa particellare, una copia del registro delle partite, una della matricola dei possessori ed una del prontuario dei numeri di mappa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-4