Art. 33
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 33

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In vigore dal 28 feb 1939
Il frazionamento dei numeri di mappa dev'essere fatto risultare prima della voltura, scaricando l'intero numero dalla partita ove trovasi iscritto, ed iscrivendo le singole frazioni del medesimo a carico della stessa partita, in base alle risultanze del tipo di frazionamento riveduto a sensi dell'. I frazionamenti di numeri di mappa saranno tenuti in evidenza mediante apposito registro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-33