Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo III
Art. 29
58 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Le note di voltura per la intestazione alla quale si fa il trasporto, debbono indicare il nome, il cognome e la paternità degli individui, e la denominazione degli enti morali con il cognome, il nome e la qualità dei rappresentanti.
Per le società in nome collettivo, la intestazione sotto la ragione sociale deve essere seguita dalla designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti.
Delle donne maritate o vedove devono indicarsi il cognome paterno, il nome proprio e quello del padre, e, se maritate o vedove, il cognome, nome e paternità del marito.
Per i beni che i beneficiati ecclesiastici amministrano in tale qualità, devono indicarsi, di seguito alla intestazione del beneficio, il cognome, il nome e la paternità del beneficiato.
Pei beni soggetti ad amministrazione legale, devono indicarsi il cognome, il nome e la paternità dell'amministratore legale, dopo quelli del minore, dell'assente, dell'interdetto, dell'inabilitato, del fallito e della eredità giacente, o beneficiata.
Pei beni contestati devono essere indicati, di seguito al nome del proprietario o possessore, il cognome, il nome e la paternità di chi ha elevato la contestazione, od è succeduto negli eventuali diritti.
Pei beni enfiteutici o livellari, devono indicarsi il cognome, il nome e la paternità dell'enfiteuta o livellario, nonché quelli del domino diretto.
Pei beni soggetti ad usufrutto o dritto d'uso totale, devono essere indicati il cognome, il nome e la paternità dell'usufruttuario od usuario, e, di seguito, quelli del proprietario, con l'indicazione della durata dell'usufrutto o dell'uso, ove questi siano a tempo determinato. Per i beni soggetti ad usufrutto o a diritto d'uso parziale, il cognome, il nome e la paternità del proprietario devono precedere quelli dell'usufruttuario od usuario.
Nelle comunioni di proprietà o possesso o d'altri diritti reali, devono essere indicati il cognome, il nome e la paternità dei cointeressati, nonché la quota spettante a ciascuno; nel qual caso i cointeressati saranno iscritti in ordine decrescente della rispettiva quota.
Quando l'area di un fabbricato rurale od urbano appartiene ad un possessore diverso da quello del fabbricato, s'indica prima il proprietario dell'area, poi quello del fabbricato.
In ogni caso si devono indicare nella domanda la professione o condizione e la residenza degli individui, o la sede degli enti morali.
Storico versioni
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