Art. 27
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 27

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In vigore dal 28 feb 1939
Qualora nessuna difficoltà si opponga all'eseguimento in catasto dei trasporti e sia stata riconosciuta la piena regolarità dei tipi di frazionamento, l'Ufficio tecnico erariale compila, sopra apposito stampato le note di voltura occorrenti, giusta i criteri e le norme che saranno stabilite con istruzioni ministeriali. Le note di voltura devono essere numerate progressivamente per ciascun comune amministrativo o per ciascuna frazione di comune avente catasto separato, e devono contenere il riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda di voltura presentata all'Ufficio del registro o delle successioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-27