Art. 25
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo III

Art. 25

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In vigore dal 28 feb 1939
Trascorsi trenta giorni dalla notificazione dell'invito o spirato il periodo di proroga, senza che il nuovo possessore abbia ottemperato all'obbligo di produrre gli atti necessari per l'eseguimento della voltura, l'Ufficio tecnico erariale li domanda ai notai, ai cancellieri ed a qualunque altro pubblico funzionario e, quando occorra, provvede alla redazione del tipo di frazionamento a spese delle parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-25