Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo III
Art. 23
52 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Per i beni situati nella propria provincia, l'Ufficio tecnico erariale:
a) confronta i dati contenuti nelle copie degli atti con quelli contenuti nei registri catastali;
b) verifica agli effetti dell' se fu esattamente calcolato il numero delle volture;
c) nel caso di frazionamento di particelle, si accerta se sia stato presentato il corrispondente tipo di frazionamento e, ove manchi, provvede nel modo indicato nell'articolo seguente;
d) nel caso di trasferimenti promiscui, che interessino cioè terreni e fabbricati urbani, introdotte negli atti le variazioni interessanti il catasto terreni, e tratta copia della domanda di voltura per uso proprio, invierà subito al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, con le comunicazioni di cui all' per i beni rustici, la domanda e gli atti allegati, dopo avervi contrassegnato i beni suddetti da esso volturati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-23