Art. 19
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 19

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In vigore dal 28 feb 1939
Nel caso di passaggio che dia luogo a frazionamento di particelle deve dalle parti essere prodotto il corrispondente tipo di frazionamento, eseguito sopra un estratto autentico della mappa catastale, a norma dell' del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572. Le linee dividenti devono essere appoggiate a capisaldi di mappa, come punti trigonometrici e termini di proprietà, o quanto meno a spigoli di case od altri punti salienti, e riferite a misure prese sul terreno e riportate sul tipo, affinché sia facile verificarne la regolarità. Il tipo di frazionamento sarà corredato da una dimostrazione dalla quale risultino il possessore, la superficie e la rendita di ogni singola particella. La dimostrazione di frazionamento può essere fatta anche su foglio separato, in carta libera, purchè in tale atto, da rimanere presso l'Ufficio tecnico erariale, sia fatta menzione dell'uso a cui è esclusivamente destinato. La ripartizione della rendita deve essere fatta in ragione della superficie, nonostante qualunque patto contrario.
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