Art. 18
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 18

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In vigore dal 28 feb 1939
Nel caso di mancanze o imperfezioni dei dati catastali, riscontrate negli atti civili o giudiziali, l'Ufficio tecnico erariale compila apposito processo verbale e lo trasmette all'Intendente di finanza per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall' del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2045.
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