Art. 139
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo V

Art. 139

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In vigore dal 28 feb 1939
Gli Uffici del registro o delle successioni delle provincie in cui continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti, nei casi di trasferimento di beni rustici o urbani esistenti nelle provincie in cui sia già in conservazione il nuovo Catasto dei terreni, fanno redigere dalle parti le domande di voltura nel modello prescritto dall' del presente regolamento, distintamente per circoscrizione di Ufficio imposte, e ne fanno l'invio, con le copie degli atti, rispettivamente agli Uffici tecnici erariali o agli Uffici distrettuali delle imposte dirette competenti ad eseguire le volture.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-139