Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo V
Art. 137
137 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Tutti gli atti, documenti e registri che, giusta le prescrizioni e le istruzioni ministeriali hanno servito per la formazione del catasto, sia per la parte geometrica, sia per le parti estimale e contenziosa, saranno raccolti per provincia e custoditi in apposito archivio affidato all'Ufficio tecnico erariale.
Gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette terranno al corrente l'inventario dei registri, degli atti e di tutto il materiale di cui è loro affidata la conservazione e la custodia, sotto la responsabilità personale dei rispettivi titolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-137