Art. 135
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo V

Art. 135

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In vigore dal 28 feb 1939
In base alle risultanze dei libri catastali al 31 agosto di ciascun anno, gli Uffici distrettuali formeranno i ruoli dell'imposta terreni per l'anno successivo, trascrivendo integralmente le ditte con l'indicazione della natura del diritto reale, delle quote dei singoli componenti e delle residenze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-135