Art. 134
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo V

Art. 134

134 / 141
In vigore dal 28 feb 1939
Sui ricorsi per violazione di legge o che implichino questioni di massima relative alla conservazione del catasto, per i casi diversi da quelli contemplati al secondo comma dell', decide il Ministro per le finanze, dopo aver sentito la Commissione censuaria centrale ed il Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-134