Art. 132
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo V

Art. 132

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In vigore dal 28 feb 1939
Alle notificazioni, alle trasmissioni e agli avvisi prescritti dal presente regolamento provvederà l'Ufficio tecnico erariale nei modi stabiliti dai regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, salvo il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-132