Art. 131
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 131

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In vigore dal 28 feb 1939
Gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali in dipendenza delle verificazioni periodiche, avranno effetto, di regola, nei riguardi delle imposte e delle sovrimposte, dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello destinato per la verificazione. La stessa norma si applicherà anche per le verificazioni straordinarie che fossero ordinate dall'Amministrazione ai sensi dell'ultimo comma dell'. Nel caso di verificazioni straordinarie chieste dagli interessati ai sensi dell' lett. b), gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali avranno effetto dal 19 gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello in cui sarà effettuato il deposito preventivo. Delle variazioni di rendite dipendenti dalla revisione della coltura si terrà conto, agli effetti delle imposte e delle sovrimposte, anche mediante rimborso, ove occorra, a datare dall'anno successivo a quello di presentazione in termini della domanda, ancorchè l'interessato abbia chiesto la verificazione straordinaria ed eseguito il deposito preventivo di cui all', lett. b). L'inesistenza e la duplicazione dei fondi erroneamente censiti saranno considerate, agli effetti dello sgravio, come la perenzione. Lo stralcio dei terreni dal catasto fondiario a quello urbano avrà effetto, nei riguardi delle imposte e delle sovrimposte, dal giorno in cui avrà inizio la temporanea esenzione dalla normale imposta sui fabbricati delle nuove costruzioni, semprechè la domanda sia prodotta entro il termine di tre mesi. In caso diverso, lo sgravio avrà effetto dal giorno della presentazione della domanda, ed ove questa sia prodotta entro i tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno al quale il ruolo si riferisce. Nel caso di omessa notifica, nonché di errori materiali e duplicazioni dipendenti dai conteggi o dalla scritturazione, lo sgravio avrà effetto dal primo gennaio, semprechè la domanda sia stata presentata entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli. In caso diverso lo sgravio avrà effetto dal giorno della presentazione della domanda. Nel caso di beni di nuova formazione o comunque non censiti, l'accertamento non potrà estendersi oltre l'anno in corso ed i quattro precedenti.
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