Art. 130
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 130

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In vigore dal 28 feb 1939
Durante le verificazioni periodiche il perito catastale dovrà riscontrare sul terreno la esattezza e la corrispondenza con la mappa dei tipi di frazionamento, che non siano già stati precedentemente verificati sopra luogo. Rileverà inoltre sul terreno tutte le variazioni dipendenti da cambiamenti non denunziati dai possessori interessati, provvedendo, quando occorra, nel modo indicato nell'. In quest'occasione l'Ufficio tecnico erariale farà rinnovare quei fogli di mappa pei quali la rinnovazione sia riconosciuta necessaria conseguenza di numerose variazioni nello stato e nella figura dei possessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-130