Art. 129
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 129

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In vigore dal 28 feb 1939
I risultati delle verificazioni tanto periodiche quanto straordinarie saranno dall'Ufficio tecnico erariale riportati sulla mappa e registrati in apposito stato dei cambiamenti per esser poi introdotti nei libri catastali. Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in base alle comunicazioni che saranno loro fatte a senso dell', provvederanno direttamente all'aggiornamento dei loro atti, ad eccezione della mappa, che verrà aggiornata a cura dell'Ufficio tecnico erariale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-129