Art. 127
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 127

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In vigore dal 28 feb 1939
Le verificazioni straordinarie domandate dalle parti si eseguiranno con le norme indicate negli articoli precedenti. Alle dette verificazioni non potrà provvedersi se non dopo che sia stato eseguito il deposito provvisorio prescritto alla lettera b) dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-127