Art. 125
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 125

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In vigore dal 28 feb 1939
Compiuti i lavori di campagna e di tavolo relativi alle verificazioni, l'Ufficio tecnico erariale notifica i risultati delle verificazioni stesse a ciascun possessore. Questi potrà, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data della notificazione, reclamare contro i risultati stessi alla Commissione censuaria comunale in prima istanza ed alla Commissione censuaria provinciale in appello, quando siano state variate la qualità o la classe dei terreni, salvo quanto verrà stabilito all'ultimo comma del presente articolo. Contro le decisioni pronunziate in appello dalla Commissione censuaria provinciale è ammesso il ricorso alla Commissione censuaria centrale soltanto per questioni di massima o per violazione di legge. Quando le variazioni non riflettono la qualità o la classe dei terreni, il possessore avrà facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla notificazione, le proprie osservazioni all'Ufficio tecnico erariale; e contro le decisioni di questo potrà ricorrere alla Direzione generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, che risolve in via definitiva. I reclami contro le decisioni delle Commissioni censuarie comunali e provinciali e degli Uffici tecnici erariali debbono essere prodotti dagli interessati entro il termine perentorio di 30 giorni dall'avuta notificazione. Il diritto di appello e di ricorso per violazione di legge o per questione di massima spetta anche all'Ufficio tecnico erariale. Tanto la Commissione censuaria comunale quanto la Commissione censuaria provinciale dovranno decidere in merito ai reclami di loro competenza entro 30 giorni dalla data in cui l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali avrà ultimata la trasmissione dei reclami prodotti nel Comune. Trascorsi altri 30 giorni dal termine predetto senza che la Commissione competente si sia pronunziata, si potranno portare a ruolo, salvi gli eventuali rimborsi: a) i risultati della revisione eseguita dall'Ufficio tecnico erariale, se si tratta di reclamo di prima istanza; b) i risultati delle decisioni della Commissione censuaria comunale, se si tratta di ricorso in appello. I reclami dovranno essere presentati all'Ufficio tecnico erariale o direttamente o per mezzo del Podestà o per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, che ne rilasceranno ricevuta. Per le variazioni di qualità e classe derivanti dalla applicazione, attenuazione o aggravamento di vincoli forestali, la procedura da seguire sarà quella indicata negli del Regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.
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