Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo II
Art. 124
43 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Almeno quindici giorni prima che abbiano principio le verificazioni in ciascun comune, l'Ufficio tecnico erariale ne dà avviso ai possessori interessati con manifesto da pubblicarsi nei modi soliti per le pubblicazioni ufficiali. Successivamente, il perito catastale, incaricato delle verificazioni, invita, il Podestà ad assegnargli, per il periodo dei lavori di compagna, un locale coi relativi mobili per uso di Ufficio, e procede alla scelta, dell'indicatore che dovrà accompagnarlo nelle operazioni in campagna, e mediante lettera d'avviso da recapitarsi al domicilio dei possessori interessati, almeno cinque giorni prima dell'operazione, invita i possessori stessi a trovarsi sopraluogo od a farsi rappresentare per assistere alle operazioni di verifica, avvertendo che la loro assenza non interromperà il corso delle operazioni medesime.
I possessori possono anche farsi rappresentare mediante semplice delegazione autenticata dal podestà, che può essere scritta anche a tergo dell'avviso. La lettera d'avviso sarà recapitata a mezzo del messo comunale o dell'indicatore, che dovrà ritirarne ricevuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-124