Art. 123
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 123

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In vigore dal 28 feb 1939
Le operazioni di verifica e le conseguenti variazioni e registrazioni negli atti catastali saranno eseguite coi criteri che hanno regolato la formazione del catasto, e giusta le norme che saranno impartite con apposite istruzioni dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-123