Art. 118
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 118

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In vigore dal 28 feb 1939
Le verificazioni per rilevare ed accertare i cambiamenti che avvengono nei terreni avranno luogo, di regola, ogni cinque anni in tutti i comuni di ciascuna provincia. A tal fine i comuni saranno ripartiti in cinque gruppi distinti, e le operazioni di verificazione saranno eseguite annualmente nei comuni di ciascun gruppo. La ripartizione dei comuni nei cinque gruppi sopraindicati e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione nei comuni di ciascun gruppo, saranno stabiliti con decreto ministeriale, su proposta dell'Ufficio tecnico erariale. Se per circostanze speciali l'Amministrazione del catasto ritenesse necessario ordinare verificazioni straordinarie, saranno stabiliti con decreto ministeriale i comuni che debbono esser verificati e le norme da seguirsi nella verificazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-118