Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo IV›Capo I
Art. 114
128 / 141In vigore dal 28 feb 1939
La denunzia dei cambiamenti deve essere presentata all'Ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni sono situati o direttamente o per mezzo del Podestà del comune o per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette od anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La denunzia non può comprendere beni situati in comuni diversi e deve indicare:
a) il cognome, nome e paternità del denunziante, e la sua qualità se si tratti di beni di società, istituti, corpi morali o amministrati;
b) il domicilio del denunziante, o quello eletto nel comune, se il denunziante non ha quivi il domicilio effettivo;
c) la causa e la natura del cambiamento denunziato;
d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del cambiamento;
e) i documenti che il denunziante creda di produrre a corredo della denunzia.
In margine alla denunzia l'Ufficio ricevente annoterà la data di presentazione e il numero della ricevuta, che esso rilascerà al denunziante staccandola da un bollettario a madre e figlia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-114