Art. 114
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo IVCapo I

Art. 114

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In vigore dal 28 feb 1939
La denunzia dei cambiamenti deve essere presentata all'Ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni sono situati o direttamente o per mezzo del Podestà del comune o per mezzo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette od anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La denunzia non può comprendere beni situati in comuni diversi e deve indicare: a) il cognome, nome e paternità del denunziante, e la sua qualità se si tratti di beni di società, istituti, corpi morali o amministrati; b) il domicilio del denunziante, o quello eletto nel comune, se il denunziante non ha quivi il domicilio effettivo; c) la causa e la natura del cambiamento denunziato; d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del cambiamento; e) i documenti che il denunziante creda di produrre a corredo della denunzia. In margine alla denunzia l'Ufficio ricevente annoterà la data di presentazione e il numero della ricevuta, che esso rilascerà al denunziante staccandola da un bollettario a madre e figlia.
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