Art. 113
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo IVCapo I

Art. 113

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In vigore dal 28 feb 1939
I cambiamenti, sia in aumento, sia in diminuzione, debbono essere denunziati di mano in mano che avvengono, e, previa verificazione, si introducono negli atti catastali, di regola, ogni cinque anni. Possono essere introdotti in catasto in qualunque tempo: a) quando per speciali circostanze il Ministro per le finanze lo ritenga necessario; b) quando ne sia fatta domanda dagli interessati. In questo caso le spese della verificazione straordinaria sono a carico dei richiedenti, i quali dovranno fare un deposito preventivo nella misura che sarà di volta in volta stabilita dall'Ufficio tecnico erariale. I possessori hanno facoltà di chiedere la revisione delle colture con le quali i loro beni sono iscritti in catasto ogni anno, entro i tre mesi che seguono la pubblicazione del ruolo dell'imposta terreni. Le domande prodotte dopo i tre mesi si considereranno come presentate in termini nell'anno seguente.
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