Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo IV›Capo I
Art. 111
125 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Per le strade di qualsiasi specie e per i canali con qualsiasi scopo attivati in servizio e nell'interesse di privati o di società, non può farsi alcuno sgravio d'estimo se non in forza di leggi speciali, salvo il disposto dell' del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-111