Art. 11
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo II

Art. 11

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In vigore dal 28 feb 1939
Con le domande delle volture devono essere presentate all'Ufficio del registro o delle successioni, le copie o gli estratti in carta libera, distintamente per circoscrizione di Ufficio imposte, degli atti civili o giudiziali sottoposti alla registrazione, e, per i trasferimenti in causa di morte, le copie o estratti dei documenti relativi alla successione. Nel caso previsto dall'ultima parte dell', questa prescrizione si estende anche alla copia del certificato catastale, che fa parte integrante dell'atto traslativo. Se le parti non vi provvedono, le copie o gli estratti saranno fatti in carta libera dal Procuratore del registro, a norma dell' del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572. Le copie e gli estratti degli atti di trasferimento presentati dalle parti devono essere autenticati dall'ufficiale pubblico, che conserva gli originali, o che ha autenticate le firme; invece le copie o gli estratti eseguiti dal Procuratore del registro devono dallo stesso essere dichiarati conformi ai documenti prodotti dalle parti. Quest'ultima disposizione si applica anche alle copie dei certificati catastali nel caso previsto dall'. In tali copie od estratti deve essere fatta menzione dell'uso speciale cui sono esclusivamente destinati.
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