Art. 108
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo IVCapo I

Art. 108

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In vigore dal 28 feb 1939
Potranno anche correggersi gli errori riscontrati nella misura sul terreno, e nella corrispondente rendita attribuita in catasto ad una particella. Ove, peraltro, con la variazione venga a diminuire la superficie attribuita in catasto ad una particella, devesi accertare se vi sia luogo a compensare in tutto od in parte la diminuzione stessa, rettificando le particelle contigue. L'eccesso o la deficienza di superficie censuaria deve semper risultare dalla misura di tutte le porzioni che compongono l'originaria particella, comunque formino al momento della verificazione oggetto di proprietà diverse.
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