Art. 107
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo IVCapo I

Art. 107

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In vigore dal 28 feb 1939
Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, fino alla revisione generale del catasto, salvo il disposto dell'. Potranno correggersi in ogni tempo gli errori di duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-107