Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Titolo IV›Capo I
Art. 107
121 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, fino alla revisione generale del catasto, salvo il disposto dell'.
Potranno correggersi in ogni tempo gli errori di duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-107