Art. 106
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoTitolo IVCapo I

Art. 106

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In vigore dal 28 feb 1939
Danno luogo a diminuzione: a) la perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale o parziale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento; b) lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati; c) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria; d) l'applicazione di nuovi vincoli forestali o di nuove servitù militari o l'aggravamento dei vincoli o delle servitù preesistenti in quanto producano una effettiva diminuzione della rendita imponibile; e) il passaggio a carico dei possessori di spese prima gravanti sullo Stato per la manutenzione di opere di difesa, scolo o bonifica; f) la revisione del classamento dei terreni pei quali alla qualità di coltura allibrata in catasto risulti sostituita una qualità di coltura di minor reddito imponibile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-106