Art. 102
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo V

Art. 102

116 / 141
In vigore dal 28 feb 1939
La decisione dell'Intendente viene notificata alla parte e comunicata: a) all'Ufficio del registro per gli incombenti di cui al seguente ; b) all'Ufficio tecnico erariale perché ne prenda nota in apposito registro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-102