Regolamento per la conservazione del nuovo catasto›Capo V
Art. 102
116 / 141In vigore dal 28 feb 1939
La decisione dell'Intendente viene notificata alla parte e comunicata:
a) all'Ufficio del registro per gli incombenti di cui al seguente ;
b) all'Ufficio tecnico erariale perché ne prenda nota in apposito registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-102