Art. 100
Regolamento per la conservazione del nuovo catastoCapo V

Art. 100

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In vigore dal 28 feb 1939
Nel caso previsto dall', scaduto infruttuosamente il termine fissato dall'Ufficio tecnico erariale, questo, dopo essersi procurati, per quanto sia possibile, gli atti occorrenti giusta il disposto del ricordato articolo, compila apposito verbale sia per far constare del fatto della mancata presentazione personale o della mancata produzione degli atti, sia per contestare alla parte l'applicazione della pena pecuniaria stabilita, dall' testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e l'obbligo di rifondere le spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-100