Regolamento per la conservazione del nuovo catasto
Art. 1
1 / 141In vigore dal 28 feb 1939
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto
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La conservazione del nuovo Catasto dei terreni formato in esecuzione delle disposizioni di legge ora raccolte nel Testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, ha per oggetto di tenere in evidenza in modo continuo, mediante volture e anche mediante verificazioni periodiche e straordinarie:
a) le mutazioni che avvengono rispetto alle persone dei proprietari, possessori, direttati, enfiteuti o livellari, usufruttuari ed usuari di beni immobili o di altri diritti reali in quanto siano soggetti alla iscrizione in catasto;
b) le mutazioni che avvengono nello stato dei beni immobili e nelle loro rendite, nei casi contemplati dalla legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-12-08;2153#art-rpl-1