Regolamento per il servizio farmaceutico›Titolo IV
Art. 68
68 / 68In vigore dal 29 nov 1938
Le farmacie, di cui all'art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie, quando non ne sia stato effettuato il trapasso ai sensi dei primi due comma dell'articolo stesso, possono essere trasferite, una volta tanto, a farmacista iscritto nello albo professionale, dagli eredi del titolare defunto, purchè il trasferimento abbia luogo entro il termine perentorio di due anni dalla morte del titolare.
Durante le more per il conferimento della farmacia, gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria.
Non occorre, nel caso di cui al comma precedente, alcuna formale autorizzazione da parte del Prefetto.
Quando la morte del titolare si sia verificata precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine di due anni decorre da detta data.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
Mussolini
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-68