Art. 67
Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo IV

Art. 67

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In vigore dal 29 nov 1938
Se dagli atti prodotti al Prefetto risulti che la farmacia era in comproprietà di due o più farmacisti alla data del 31 marzo 1934, è riconosciuto a ciascuno di essi il diritto di continuare a vita nell'esercizio dalla farmacia.
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