Art. 61
Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo III

Art. 61

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In vigore dal 29 nov 1938
Nei casi di decadenza di cui alle lettere c), f), g) dell'art. 113 del testo unico delle leggi sanitarie, il Prefetto pronunzia, sentito il Consiglio provinciale di sanità, la decadenza stessa e notifica agli interessati il relativo provvedimento. Nei casi delle lettere c) e h) il Prefetto, qualora la farmacia non debba essere chiusa, autorizza all'esercizio provvisorio il titolare rinunziatario o gli eredi, fino al conferimento della farmacia stessa.
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