Art. 59
Regolamento per il servizio farmaceuticoTitolo III

Art. 59

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In vigore dal 29 nov 1938
Il Prefetto, nel caso di decadenza dichiarata ai termini dell'art. 113 del testo unico delle leggi sanitarie, notifica il provvedimento all'interessato e provvede a bandire il concorso, qualora nel comune non esistano farmacie in soprannumero.
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