Art. 55
Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo III

Art. 55

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In vigore dal 29 nov 1938
Non oltre il 31 luglio il Prefetto trasmette la matricola, rettificata in seguito alle decisioni amministrative pronunciate fino a quella data, all'intendente di finanza, il quale la invia agli uffici distrettuali delle imposte dirette della provincia, affinché ciascuno ne tragga gli elementi necessari per la compilazione entro il mese di novembre degli elenchi per i comuni compresi nel proprio distretto. Gli elenchi sono resi esecutori dal Prefetto.
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