Art. 54
Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo III

Art. 54

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In vigore dal 29 nov 1938
Entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo di pubblicazione della matricola, gli interessati possono reclamare al Prefetto e contro la decisione del Prefetto, possono entro 30 giorni dalla notificazione, appellarsi al Ministro per l'interno. Le decisioni, tanto del Prefetto quanto del Ministro, sono notificate a mezzo del messo comunale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-54