Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo III
Art. 51
51 / 68In vigore dal 29 nov 1938
Se, all'atto della visita, fra le sostanze che il farmacista detiene se ne trovassero alcune guaste od adulterate, i visitatori procederanno all'immediato loro disperdimento; ove il titolare o direttore si opponga, i visitatori ne faranno il sequestro sul posto, ritirandone sempre un saggio per promuovere l'applicazione della pena comminata dal combinato disposto degli articoli 123 del testo unico delle leggi sanitarie e 443 del codice penale.
Quando si proceda al sequestro, le sostanze saranno chiuse e suggellate con la firma anche del segretario e del titolare o direttore responsabile, e, se questi si rifiuta di firmare, se ne farà menzione nel verbale con la indicazione dei motivi addotti.
Al verbale da trasmettere al Prefetto a norma dell'articolo precedente, ove ne sia il caso, deve essere unito il campione delle sostanze medicinali trovate guaste ad adulterate.
Nel caso che dal verbale risulti qualche contravvenzione prevista dalla legge, il Prefetto lo trasmetterà immediatamente all'autorità giudiziaria.
Storico versioni
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