Art. 47
Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 47

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In vigore dal 29 nov 1938
Qualora nei comuni, di cui all'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, nonostante la disposta concessione della indennità di residenza nella misura massima di lire 4000, il concorso vada deserto, può provvedersi, in via temporanea, al servizio di assistenza con un armadio farmaceutico.
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