Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo II
Art. 46
38 / 68In vigore dal 29 nov 1938
I produttori di medicinali e i grossisti non possono vendere i medicinali che alle farmacie regolarmente autorizzate all'esercizio in base al testo unico delle leggi sanitarie e del presente regolamento; essi non possono vendere neppure alle comunità, alle associazioni e agli enti assistenziali i medicinali da distribuire agli assistiti dagli enti stessi.
La somministrazione dei medicinali ai poveri, sia da parte dei comuni, sia da parte di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che vi provvedono in tutto o in parte, ai sensi dell' del testo unico delle leggi sanitarie, è considerata vendita al pubblico e come tale interdetta alle farmacie interne, previste dall'art. 114 del predetto testo unico.
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