Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo II
Art. 45
37 / 68In vigore dal 29 nov 1938
Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alle farmacie devono sempre avere l'ingresso diverso da quello delle farmacie, alle quali sono annessi e non debbono avere alcuna comunicazione interna, con le stesse.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1938-09-30;1706#art-rpi-45