Art. 43
Regolamento per il servizio farmaceuticoCapo II

Art. 43

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In vigore dal 29 nov 1938
Le sostanze che i non farmacisti possono vendere al pubblico, ai termini della lettera c) dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, debbono essere tenute a parte in appositi scaffali ed i recipienti dovranno portare in modo chiaro l'indicazione del contenuto. I non farmacisti, che vendono tali prodotti, debbono tenere registri di carico e scarico, nei quali siano annotati, volta per volta, gli acquisti fatti e le vendite, con la indicazione della quantità venduta per ciascun prodotto.
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