Regolamento per il servizio farmaceutico›Capo II
Art. 43
35 / 68In vigore dal 29 nov 1938
Le sostanze che i non farmacisti possono vendere al pubblico, ai termini della lettera c) dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, debbono essere tenute a parte in appositi scaffali ed i recipienti dovranno portare in modo chiaro l'indicazione del contenuto.
I non farmacisti, che vendono tali prodotti, debbono tenere registri di carico e scarico, nei quali siano annotati, volta per volta, gli acquisti fatti e le vendite, con la indicazione della quantità venduta per ciascun prodotto.
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